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Sez. 3, Sentenza n. 1991 del 26/07/1967 (Rv. 329009 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - DIRITTI - ARRIVO DELLE COSE A DESTINAZIONE O RICHIESTA DELLE STESSE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER L'ARRIVO - AZIONE CONTRATTUALE - SPETTANZA AL DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1967-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329009-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - DESTINATARIO - DIRITTI - ARRIVO DELLE COSE A DESTINAZIONE O RICHIESTA DELLE STESSE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER L'ARRIVO - AZIONE CONTRATTUALE - SPETTANZA AL DESTINATARIO.*

Nel contratto di trasporto, una volta arrivate le cose a destinazione o richieste dal destinatario al vettore dopo la scadenza del termine in cui sarebbero dovute arrivare, con la soddisfazione dei crediti del vettore, l'Azione contrattuale e riservata al destinatario. Al mittente, quale proprietario della merce trasportata, resta nei confronti del vettore, l'Esercizio dell'Azione extracontrattuale, con la conseguenza che grava su di lui l'Onere di provare la responsabilita del vettore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)