Sez. 1, Sentenza n. 18169 del 09/09/2004 (Rv. 576909 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Parte totalmente vittoriosa - Questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili contenute nel ricorso incidentale - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Necessità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO
Qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di Cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti. L'eventuale espressa subordinazione del ricorso incidentale anche alla fondatezza di quello principale è produttiva di effetti soltanto quando le questioni pregiudiziali o preliminari non siano rilevabili d'ufficio, e ciò tanto per la loro intrinseca natura quanto perché sono state esaminate e decise nel giudizio di merito. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha proceduto all'esame con priorità dei motivi del ricorso incidentale, i quali ponevano questioni preliminari di merito non rilevabili d'ufficio, e ciò non essendo stati i motivi condizionati all'accoglimento del ricorso principale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)