Sez. 3, Sentenza n. 1413 del 09/06/1964 (Rv. 302000 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE SUBORDINATE - MANCATA RIPROPOSIZIONE - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE; EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE SUBORDINATE - MANCATA RIPROPOSIZIONE - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - AMMISSIBILITA.*
La domanda subordinata non esaminata dal giudice di primo grado, per effetto dell'accoglimento di una domanda principale, se non riproposta in Sede di appello puo ben essere fatta valere in separato giudizio perche gli effetti della rinuncia, di cui all'art.346 cod. proc.civ., devono intendersi limitati al processo in cui la rinuncia stessa e fatta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)