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Sez. 1, Sentenza n. 10884 del 11/05/2006 (Rv. 591651 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Corte dei conti - Giudizio pensionistico - Durata - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591651-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le cause pensionistiche davanti alla Corte dei conti, la lesione del diritto alla definizione del processo nel termine ragionevole va riscontrata con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, tenendosi cioè conto del tempo complessivo dell'attesa della risposta sulla domanda di giustizia, senza che la omissione o il ritardo nella produzione dell'istanza di prosecuzione del giudizio - alla cui mancata presentazione nel termine perentorio di sei mesi l'art. 6 della legge n. 19 del 1994 ricollega l'estinzione del giudizio - implichi il trasferimento sulle parti della responsabilità dello Stato in ordine al superamento del termine congruo per l'emanazione della pronuncia definitiva del processo, né il differimento della decorrenza del termine ragionevole di durata della causa.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 19 art. 6, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)