Sez. 5 - , Sentenza n. 29505 del 24/12/2020 (Rv. 660293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Nozione - Difetto - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità – Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la disponente potesse far valere motivi di impugnazione personali del trustee, rimasto intimato, ritenuto dalla C.T.R. responsabile solidale dell'imposta di donazione e successione relativa al conferimento di capitali in un "trust").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)