Sez. 1, Sentenza n. 19734 del 02/10/2015 (Rv. 637310 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Dichiarazione giudiziale di paternità - Utilizzazione del nome paterno da parte del figlio maggiorenne - Formulazione di tempestiva domanda - Necessità - Officiosità della pronuncia - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE
In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 5, Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)