Sez. L, Sentenza n. 12300 del 21/08/2003 (Rv. 566120 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Controversia promossa dai dipendenti dell'appaltatore nei confronti dell'appaltante ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Nella controversia instaurata dai dipendenti dell'appaltatore per ottenere, ai sensi dell'art. 3 legge n. 1369 del 1960, il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti dell'appaltante, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)