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Sez. 5, Ordinanza n. 18677 del 09/07/2024 (Rv. 671631-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPRESE DI ASSICURAZIONI | Riserva a carico del riassicuratore ex art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis - Determinazione secondo gli accordi contrattuali ed il rischio effettivamente trasferito - Riassicurazione per eccesso - Smontaggio della riserva a carico del riassicuratore - Legittimità - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671631-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IMPRESE DI ASSICURAZIONI

La riserva a carico del riassicuratore iscritta nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 209 del 2005, vigente ratione temporis, è determinata sulla base di quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell'effettivo rischio trasferito, per cui, in caso di riassicurazione per eccesso, nei limiti della sola eccedenza di una determinata soglia, è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, quando sono venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l'accantonamento e l'iscrizione.

Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 37 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)