Sez. 3, Sentenza n. 22064 del 27/06/2026 (Rv. 678994-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Perdita definitiva del rapporto parentale - Morte del padre del concepito provocato dal fatto illecito del terzo - Diritto del
RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)
nascituro al risarcimento del danno - Ammissibilità - Rapporto di causalità giuridica - Preesistenza del rapporto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.
152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.
Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto, nei confronti del responsabile, al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati, poiché la preesistenza della relazione affettiva al momento dell'illecito non è elemento necessario del rapporto di causalità giuridica, il quale, dovendo essere valutato alla stregua dell'intensità del legame e dell'incidenza della lesione subita dalla vittima primaria sul suo svolgimento, sussiste in ragione del già avvenuto concepimento e della peculiarità e tipicità del legame genitoriale, quale tutelato dalla legge attraverso lo statuto di cui all'art.315-bis c.c., e della evidente rilevanza causale della morte del genitore sulla sua irrimediabile compromissione.
Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 315 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)