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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 100 del 1969

Decisione
decisa il 1969-05-22, depositata il 1969-06-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1969:100
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3314

  • Imposte e tasse
  • Imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi
  • D.l. 24 novembre 1954, n. 1069, art. 14, secondo comma, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159
  • Costituisce applicazione del principio del solve et repete
  • Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della costituzione
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi) perché, contenendo una applicazione della regola "solve et repete", è in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. (V. sent. n. 21/1961 e successive).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1967 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali (S.A.G.I.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 20 aprile 1968. Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per l'Amministrazione finanziaria.
Nel procedimento civile vertente tra la società azionaria gestioni industriali (S.A.G.T.) e l'amministrazione finanziaria dello Stato, il tribunale di Bologna, con ordinanza 6 ottobre 1967, ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159. 511115 Nell'ordinanza si rileva che il detto articolo ha ribadito il principio del solve et repete, già dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte in numerose sentenze relative a singole leggi tributarie, e si richiede una autonoma dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata. Si è costituita in giudizio l'amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 30 novembre 1967, nelle quali, richiamati i precedenti giurisprudenziali, si chiede che la Corte provveda conie di giustizia. Nella discussione orale la difesa dell'Amministrazione finanziaria dello Stato si è rimessa alla Corte. : Questa Corte, com'è noto, in numerose precedenti pronuncie (sent. n. 21 del 1961 e successive), ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della regola solve et repete per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La norma impugnata nel presente giudizio contiene una applicazione della predetta regola e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito in legge 10 dicembre 1954, n. 1159 (istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze