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Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 28/10/1969 (Rv. 343731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - IMPRESA INDIVIDUALE - DENOMINAZIONE DI FANTASIA - INDICAZIONE DI QUESTA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343731-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - IMPRESA INDIVIDUALE - DENOMINAZIONE DI FANTASIA - INDICAZIONE DI QUESTA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Nell'atto di citazione e sufficiente che la ditta (sia essa attrice o convenuta), se costituita da una denominazione di fantasia, sia indicata con tale denominazione, non essendo necessaria l'indicazione del nome civile dell'imprenditore, qualora la omissione di detta indicazione non produca incertezza nella identificazione della parte che agisce od e convenuta in giudizio. (V 2684-58 100-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)