Sez. 2, Sentenza n. 4922 del 14/11/1977 (Rv. 388526 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE IN PARCHEGGIO PER AUTOMOBILI DI UN PARCO-GIARDINO - MUTAMENTO ED ALTERAZIONE DELLA COSA COMUNE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - UNANIMITA - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - TRASFORMAZIONE IN PARCHEGGIO PER AUTOMOBILI DI UN PARCO-GIARDINO - MUTAMENTO ED ALTERAZIONE DELLA COSA COMUNE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - UNANIMITA - NECESSITA.*
In tema di condominio degli edifici, l'utilizzazione a parcheggio di autovetture private di un'area comune alberata, originariamente goduta come 'parco-giardinĂ², in relazione alla sua apprezzabile estensione, non si traduce in un miglioramento della cosa comune, ma comporta mutamento ed alterazione della destinazione della medesima, in pregiudizio dei diritti dei singoli condomini. Essa, pertanto, non puo essere validamente deliberata dall'assemblea del condominio, con le maggioranze previste per le innovazioni utili (artt 1120 primo comma e 1136 quinto comma cod civ), ma postula l'unanimita di tutti i condomini. (V 1908/74, mass n 370128).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)