diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 162 del 1987

Decisione
decisa il 1987-05-06, depositata il 1987-05-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:162
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4248

  • Armi e materie esplodenti
  • Armi giocattolo prive di tappo incorporato
  • Detenzione
  • Pena edittale
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale già decisa nel senso dell'infondatezza va dichiarata manifestamente infondata se dall'ordinanza di rimessione non emergano argomentazioni nuove rispetto a quelle a suo tempo esaminate. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 5, commi quarto e sesto, L. 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui si equipara 'quoad poenam' l'ipotesi di detenzione a quella di fabbricazione di armi giocattolo prive di tappo incorporato ovvero trasformabili in armi vere e proprie, nonché nella parte in cui si punisce la detenzione di arma giocattolo priva di tappo rosso con pena maggiore, nel minimo edittale, di quella per illegale detenzione di arma comune da sparo; questione già dichiarata non fondata con S.n. 171/1986, e manifestamente infondata con O.n. 307/1986).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Bechis Claudio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza 24 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 536/86), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost, dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui è prevista un'identica sanzione sia per l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo e di armi giocattolo aventi la canna priva del tappo rosso incorporato sia per l'ipotesi di detenzione dei medesimi giocattoli, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di diversa portata, nonché nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti aspetti di minore pericolosità e gravità;
punto 2
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 307 del 1986, e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze