Sez. T, Sentenza n. 1733 del 26/01/2026 (Rv. 677737-02)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE | Coobbligato beneficiato - Decadenza dal beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE
In tema di riscossione di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società , il socio coobbligato, che non abbia impugnato la cartella, non decade dal beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, potendo far valere il suo diritto in sede di impugnazione dell'eventuale successiva intimazione di pagamento e, in mancanza, opponendosi al pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto la natura sussidiaria della propria obbligazione resta tale anche se non sia stata fatta valere immediatamente.
Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2290, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)