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Sez. 2, Sentenza n. 5227 del 26/05/1998 (Rv. 515826 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE | Usucapione abbreviata (legge 346/1976) - Opposizione - Legittimazione - Ente sviluppo, assegnante del terreno richiesto - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515826-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE

L'ente di sviluppo regionale, assegnante di un terreno acquisito al suo patrimonio indisponibile, è legittimato ad opporsi, ai sensi dell'art 3, terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 346 al decreto di riconoscimento della proprietà su di esso per usucapione abbreviata, disciplinata dalla legge 10 maggio 1976 n. 346, perché, ai sensi dell'art. 3 della medesima, contro la richiesta di riconoscimento può opporsi chiunque vi ha interesse ed esso, per quindici anni dopo l'assegnazione, conserva il diritto di prelazione in caso di vendita a terzi e continua a svolgere compiti di vigilanza e controllo.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 346 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 901 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)