Sez. 1, Sentenza n. 20688 del 10/09/2013 (Rv. 628033 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Conto corrente bancario - Clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi - Nullità - Conseguenze - Rideterminazione degli interessi dovuti dal correntista - Utilizzabilità del criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
In tema di conto corrente bancario, l'accertata nullità della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi, imponendo al giudice un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali, salvi i casi specificamente previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)