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Sez. U, Sentenza n. 902 del 08/05/1967 (Rv. 327096 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO - SUFFICIENZA - APPLICABILITA ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327096-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IN GENERE - TRIBUTO PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESUPPOSTO - POSSIBILITA DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO - SUFFICIENZA - APPLICABILITA ALLE AMMINISTRAZIONI STATALI.*

Il principio regolatore del tributo per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, cioe che esso e dovuto per la sola obbiettiva possibilita di usufruire del servizio istituito dal comune ed a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilita concreta che esso ne tragga, e valido anche nei confronti delle amministrazioni dello stato. (nella specie, azienda autonoma delle ferrovie dello stato).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)