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Sez. 1, Sentenza n. 4588 del 23/01/1984 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164237 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DELLA STESSA CON INDICAZIONE DI ELEMENTI DI RISCONTRO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164237-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ INTRINSECA DELLA STESSA CON INDICAZIONE DI ELEMENTI DI RISCONTRO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

La chiamata di correo è, per sua natura, fonte equivoca di prova e di qui la necessità d'una rigorosa valutazione di attendibilità intrinseca della stessa con la indicazione di chiari elementi di riscontro; talché, quando il giudice abbia dato ragione della sua decisione nei termini spiegati, non ricorre la nullità ex art. 475 n. 3 cod. proc. pen.. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disattesa la doglianza difensiva incentrata sulla violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. circa la efficacia probatoria delle chiamate di correo provenienti da "coimputati interessati a fruire dei benefici di cui alla legge n. 304 del 1982").*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)