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Sez. 2 - , Sentenza n. 12027 del 13/04/2022 (Rv. 664785 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Opposizione a decreto in materia di indennizzo per durata irragionevole del processo - Impugnazione proposta solo per le spese - Valore della causa - Valore differenziale tra le spese liquidate in fase monitoria ed il maggior importo richiesto in fase di opposizione - Sussistenza - Valore della causa di opposizione calcolato sulla base della richiesta di indennizzo proposta in fase monitoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664785-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, nel caso di opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, ove la parte opponente contesti soltanto la liquidazione delle spese di lite operata in suo favore in sede monitoria, il valore della controversia è rappresentato dalla differenza tra quelle liquidate in fase monitoria ed il maggior importo richiesto a tale titolo in fase di opposizione, atteso che al giudice dell'opposizione viene riproposta in tal caso una parte limitata della domanda, al fine di ottenere una riforma solo parziale del decreto del consigliere estensore, restando escluso che il valore della causa possa essere determinato in base all'ammontare dell'equo indennizzo quantificato nel provvedimento opposto, non impugnato sotto tale profilo.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2018 num. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)