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Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 20/03/1993 (Rv. 481491 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni annullabili | Inosservanza dei termini previsti dalla legge o dal regolamento condominiale per la convocazione dell'assemblea - Delibera relativa ai contributi condominiali - Omessa impugnazione ex art. 1137 cod. civ. - Decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ. contro un condomino - Opposizione - Irregolare convocazione dell'assemblea - Deduzione del condomino opponente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481491-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni annullabili

Il condomino opponente a decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. cod. civ. per il pagamento di contributi condominiali, sulla base di una deliberazione assembleare non impugnata nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ., non può contestare il titolo dell'avversa pretesa con il dedurre l'inosservanza dei termini previsti dalla legge o dal regolamento condominiale per la convocazione della relativa adunanza, posto che l'irregolarità denunziata è suscettibile di dar luogo ad un'annullabilità che può essere denunciata nel termine di cui all'art. 1137 cit., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l'efficacia della deliberazione diviene incontestabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)