Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 07/05/1975 (Rv. 375435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - TERMINI - VIOLAZIONE - INAMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - RICHIESTA TEMPESTIVA DI ADEMPIMENTO D'UNA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO - ESTENSIONE SUCCESSIVA AD ALTRA OBBLIGAZIONE DERIVANTE DALLO STESSO CONTRATTO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE - TERMINI - VIOLAZIONE - INAMMISSIBILITA - MUTATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA - RICHIESTA TEMPESTIVA DI ADEMPIMENTO D'UNA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO - ESTENSIONE SUCCESSIVA AD ALTRA OBBLIGAZIONE DERIVANTE DALLO STESSO CONTRATTO - AMMISSIBILITA.*
Se e vero che le domande riconvenzionali debbono essere proposte nella comparsa di risposta (art 167 cod proc civ) e che la inammissibilita di quelle proposte successivamente sussiste anche quando l'interesse a proporle sia sorto nell'ulteriore corso del giudizio, tali regole, peraltro, non tolgono validita al principio per cui in tutto il corso del giudizio e fino alla rimessione della causa al collegio le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate (art 184 dello stesso codice). Pertanto, qualora con la riconvenzionale, tempestivamente proposta, il convenuto abbia chiesto l'adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto, specificandone peraltro una sola, ben puo egli successivamente precisare il petitum estendendolo ad altra obbligazione, derivante dallo stesso contratto, ancorche divenuta esigibile in epoca successiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)