Sez. L, Sentenza n. 13984 del 13/12/1999 (Rv. 532126 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Domanda - Esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda - Disciplina ex art. 414, n. 4, cod. proc. civ. - Specifica indicazione dei fatti stessi - Necessità - Semplice produzione di documenti - Ininfluenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Secondo la regola prevista dall'art. 414, n. 4, cod. proc. civ. i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese devono essere specificatamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha escluso che in una causa, nella quale il ricorrente - dipendente da un'azienda autoferrotranviaria - sosteneva l'inapplicabilità nei suoi confronti dell'esonero di cui all'art. 3 della legge n. 270 del 1988, avesse rilievo la mera produzione in primo grado di un documento - foglio matricolare - da cui risultava un infortunio sul lavoro subito dallo stesso ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)