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Sez. 1, Sentenza n. 990 del 20/04/1963 (Rv. 261406 - 01)

PERSONA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ASSOLUTO DELLA PERSONALITA - DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SULLA VITA PRIVATA.*
Stato
decisa il 1963-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/261406-01

PERSONA (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ASSOLUTO DELLA PERSONALITA - DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SULLA VITA PRIVATA.*

Se e vero che, nel nostro ordinamento giuridico, in Mancanza di esplicita previsione, non puo ritenersi sussistente un diritto alla riservatezza considerato in senso tipico, e che una tale sussistenza non puo essere ritenuta per analogia iuris sulla base di singoli diritti di personalita, dato che singoli concreti aspetti non consentono di precisare un principio che giustifichi il riconoscimento e la efficacia propria di un autonomo diritto soggettivo ad una non precisata riservatezza, tuttavia la tutela giuridica deve ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalita, inteso quale diritto erga omnes alla liberta di autodeterminazione nello svolgimento della personalita dell'uomo come singolo. Tale diritto e violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito, della persona, desunto dall'attivita in concreto svolta o, data la natura dell'attivita medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarieta politica economica e sociale inerente alla posizione assunta dal soggetto. Pertanto, la violazione della vita privata, come fatto lesivo del diritto assoluto di personalita al libero svolgimento della stessa, deve essere accertata con indagine da svolgersi, per singola fattispecie, sulla posizione del soggetto e sulla sussistenza di limiti, la cui inosservanza implichi illiceita e l'Obbligo di risarcimento ai sensi dello art 2043 cod civ. (V 3199/60, 4487/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)