Sez. 1, Sentenza n. 9928 del 13/11/1996 (Rv. 500521 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Luogo in cui è stata commessa la violazione - Identificazione - Criterio - Applicazione in tema di cronotachigrafo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, per "luogo in cui è stata commessa la violazione" deve intendersi il luogo in cui l'infrazione è stata accertata; principio espressamente sancito dall'art. 16 del D.L. n. 16 del 1987 (convertito con legge n. 132 del 1987) con riguardo alle violazioni della legge n. 727 del 1978 (attuativa del Regolamento comunitario n. 1463 del 1970), in tema di mancata conservazione dei fogli di registrazione degli apparecchi cronotachigrafici montati su veicoli adibiti a trasporto su strada.
Riferimenti normativi: Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 16, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)