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Sez. 1, Sentenza n. 4763 del 22/04/1993 (Rv. 481988 - 01)

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Rappresentanza | Assunzione di una valida obbligazione cambiaria in nome altrui - Requisiti - Collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società - Sufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481988-01

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Rappresentanza

Requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui sono, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, non solo l'esistenza di una procura o di un potere "ex lege", ma anche l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sotto-scrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che a questo ultimo deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l'eccezione, proponibile soltanto dal rappresentato, del difetto o eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)