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Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 263 Utilizzazione dei segreti di Stato

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

2. Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole e' punito con la morte.5

Art. 264 Infedelta' in affari di Stato

1. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 265 Disfattismo politico

1. Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. La pena e' non inferiore a quindici anni:

  1. 1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

  2. 2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

3. La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

1. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto non costituisce un piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso pubblicamente.

3. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra.

4. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto e' commesso:

  1. 1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

  2. 2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di piu' persone;

  3. 3° in una riunione che, per il luogo in cui e' tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.113

Art. 267 Disfattismo economico

1. Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

2. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni.

3. La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Art. 268 Parificazione degli Stati alleati

1. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 269 Attivita' antinazionale del cittadino all'estero

1. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 270 Associazioni sovversive

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della societa'.

3. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 270-bis Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 271 Associazioni antinazionali

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attivita' diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

1. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della societa', e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se la propaganda e' fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena e' della reclusione da sei mesi a due anni.37

3. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

Art. 273 Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

1. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

2. Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.104

Art. 274 Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

1. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.

2. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.104

Capo II. Dei delitti contro la personalita' interna dello Stato

Art. 276 Attentato contro il Presidente della Repubblica

1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo.9296a

Art. 277 Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 278 Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 279 Lesa prerogativa della irresponsabilita' del Presidente della Repubblica

1. Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilita' degli atti del Governo, e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 280 Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

1. Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

2. Se dall'attentato alla incolumita' di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta.

5. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.9296a

Art. 281

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 2886

Art. 282

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 2886