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Sez. U, Sentenza n. 6706 del 18/07/1994 (Rv. 487423 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Scuola di lingua e cultura italiana di Siena - Contratto stipulato da un insegnante, definito d'opera ed assoggettato a termine fiscale - Domanda dell'insegnante medesimo tendente all'accertamento della natura subordinata del rapporto - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Insussistenza della subordinazione e natura privatistica del rapporto - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487423-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La domanda dell'insegnante, che assumendo di avere prestato la propria opera alle dipendenze della scuola di lingua e cultura italiana di Siena in forza di contratto stipulato ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ma illegittimamente definito di ente pubblico, propria della detta scuola, e considerato il "petitum" sostanziale, tendente al riconoscimento della subordinazione, introduce una controversia inerente a rapporto di pubblico impiego, come tale riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre l'eventuale insussistenza della vantata subordinazione ed il correlativo riconoscimento della natura privatistica del rapporto costituiscono possibili motivi di infondatezza della pretesa, non di esclusione della detta giurisdizione, individuata sulla base della domanda.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)