Sez. 2, Sentenza n. 14566 del 15/07/2016 (Rv. 640378 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) | Accordo tra futuri coeredi sulla comunione ereditaria - Patto successorio - Configurabilità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO)
Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "mortis causa", pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell'art. 1111, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)