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Sez. 2, Sentenza n. 14566 del 15/07/2016 (Rv. 640378 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO) | Accordo tra futuri coeredi sulla comunione ereditaria - Patto successorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640378-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI "MORTIS CAUSA" (DIVIETO)

Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "mortis causa", pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell'art. 1111, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 1111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)