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Sez. 2, Sentenza n. 8 del 04/01/1969 (Rv. 337791 - 01)

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - ASSEGNAZIONE DEL BENE AD UNO O AD ALCUNI DEI CONDIVIDENTI - CONGUAGLI IN DENARO - INTERESSI - DECORRENZA - FRUTTI E ONERI DEL BENE ANTERIORI ALLA DIVISIONE - SPETTANZA PRO QUOTA A TUTTI I CONDIVIDENTI.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337791-01

DIVISIONE - DIVISIBILITA E INDIVISIBILITA - IMMOBILE NON COMODAMENTE DIVISIBILE - ASSEGNAZIONE DEL BENE AD UNO O AD ALCUNI DEI CONDIVIDENTI - CONGUAGLI IN DENARO - INTERESSI - DECORRENZA - FRUTTI E ONERI DEL BENE ANTERIORI ALLA DIVISIONE - SPETTANZA PRO QUOTA A TUTTI I CONDIVIDENTI.*

Nell'ipotesi di scioglimento della comunione su un bene indivisibile mediante assegnazione ad uno o ad alcuni dei condividenti tenuti ad operare conguagli in danaro, gli interessi sulle somme a conguaglio decorrono dal momento in cui la somma stessa e dovuta dal condividente assegnatario, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto, pro quota, alle rendite del bene, cosi come sono gravati dei relativi oneri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)