Sez. L, Sentenza n. 8814 del 22/07/1992 (Rv. 478291 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Rapporto di lavoro a tempo pieno - Riduzioni di fatto delle reciproche prestazioni per una situazione contingente - Incidenza della retribuzione ridotta sul calcolo delle cinque mensilità dell'ex art. 18 statuto lavoratori o su quello delle retribuzioni dovute perla reintegrazione nel posto di lavoro - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
Con riguardo a rapporto di lavoro a tempo pieno, le cui reciproche prestazioni (lavorativa e retributiva) risultino, per una situazione contingente, ridotte di fatto, senza regolare trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale, la retribuzione ridotta (in relazione al diminuito impegno lavorativo) da ultimo percepita dal lavoratore licenziato non può rilevare, in ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, né ai fini della determinazione delle mensilità (almeno cinque) dovute a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alla legge n. 108 del 1990) né ai fini della determinazione delle retribuzioni dovute, ai sensi della medesima norma, dalla sentenza (dichiarativa dell'illegittimità del recesso) alla reintegrazione del lavoratore licenziato, dovendosi invece tener conto, ad entrambi i fini predetti, della retribuzione contrattualmente dovuta per il lavoro a tempo pieno.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)