Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 29/04/1976 (Rv. 380281 - 01)
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI - SPESE DELLA BONIFICA - CONTRIBUTI DEI PROPRIETARI - ACCOLLO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - LICEITA.*
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI - SPESE DELLA BONIFICA - CONTRIBUTI DEI PROPRIETARI - ACCOLLO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELL'AFFITTUARIO - LICEITA.*
Il debito per contributo di bonifica grava, ai sensi dell'art 860 cod civ, esclusivamente sul proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, e non anche, pertanto, sull'affittuario del fondo medesimo. Un'obbligazione di quest'ultimo verso il consorzio di bonifica potrebbe derivare soltanto da convenzione di accollo, con l'adesione del creditore (con o senza liberazione del proprietario); convenzione configurabile anche nei rapporti obbligatori di natura pubblicistica, quale quello in questione, in considerazione del fatto che i soggetti dei rapporti medesimi, esaurita la fase amministrativa attinente all'accertamento ed alla liquidazione del debito, si trovano in posizione del tutto analoga alle parti di un'obbligazione privata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1628, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)