Sez. 1, Sentenza n. 3375 del 13/12/1979 Cc. (dep. 14/02/1980) Rv. 144348 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL REGIME DI SEMILIBERTA - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA AVENTE GIURISDIZIONE SULL'ISTITUTO DI PENA IN CUI SI TROVA L'INTERESSATO - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTA PRONUNCIATO DA SEZIONE DIVERSA - IRRILEVANZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI REVOCA DEL REGIME DI SEMILIBERTA - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA AVENTE GIURISDIZIONE SULL'ISTITUTO DI PENA IN CUI SI TROVA L'INTERESSATO - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTA PRONUNCIATO DA SEZIONE DIVERSA - IRRILEVANZA.*
Per il procedimento sulla revoca del regime di semiliberta la Competenza spetta sempre alla Sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato, trattandosi di Competenza funzionale inderogabile; sicche e irrilevante che il provvedimento di ammissione all'anzidetto regime sia stato pronunciato da una Sezione diversa.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 73 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)