Sez. 4, Sentenza n. 9297 del 24/02/1976 Ud. (dep. 04/10/1976) Rv. 134465 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - IMPUGNAZIONE DEL PM - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - IMPUGNAZIONE DEL PM - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRENZA.*
La comunicazione al pubblico ministero dell'avviso di deposito, della sentenza, in cancelleria, e, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi di impugnazione, atto di notifica formale e come tale, non ammette equipollenti. In conseguenza, la trasmissione della sentenza al PM per il visto, a norma dell'art 31 disp regol cod proc pen, non fa decorrere i termini per la presentazione dei motivi, trattandosi di trasmissione a carattere amministrativo. Soltanto quando in base a certificazione della nota di trasmissione, o comunque di altro atto processuale, emerge in modo certo ed inequivocabile che gli Atti e la sentenza vennero trasmessi al PM allo esclusivo o concorrente fine della impugnazione, mentre si rende inutile comunicargli l'avvenuto deposito della sentenza, i termini per la presentazione dei motivi a sostegno della proposta impugnazione, decorrono proprio dalla data di trasmissione degli Atti e della sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)