Sez. 1, Sentenza n. 656 del 29/01/1996 (Rv. 495605 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Applicazione del cosiddetto redditometro - Uso normale dei fatti - Indice - Occasionale partecipazione a regate - Uso normale - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo all'applicazione del cosiddetto redditometro, la partecipazione a regate consistente nel prendere parte ad occasionali competizioni tra diportisti, che non richiedono attrezzature particolari dell'imbarcazione, rimane nell'ambito dell'uso normale della stessa e rientra pertanto nelle valutazioni compiute dal redditometro, che concerne soltanto l'utilizzo normale dei fatti-indice di capacità contributiva (poiché le presunzioni su cui esso si fonda esprimono tale uso normale). Si fuoriesce invece da tali valutazioni, quando si ha una partecipazione regolare alle regate sportive, le quali comportano un impegno finanziario di gestione nettamente superiore a quello richiesto dall'impiego dell'imbarcazione per finalità esclusive o prevalenti di svago.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)