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Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 21/07/1965 (Rv. 313194 - 01)

FALLIMENTO - IN GENERE - TERMINE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRENDITORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1965-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313194-01

FALLIMENTO - IN GENERE - TERMINE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRENDITORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*

La valutazione delle circostanze di fatto in base alle quali il giudice di merito ha ritenuto che l'attivita dell'imprenditore fallito e continuata nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, e insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. (V. 813/58).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)