Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 21/07/1965 (Rv. 313194 - 01)
FALLIMENTO - IN GENERE - TERMINE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRENDITORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
FALLIMENTO - IN GENERE - TERMINE DELL'ATTIVITA DELL'IMPRENDITORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA.*
La valutazione delle circostanze di fatto in base alle quali il giudice di merito ha ritenuto che l'attivita dell'imprenditore fallito e continuata nell'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento, e insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. (V. 813/58).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)