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Sez. 1, Sentenza n. 2351 del 12/04/1984 (Rv. 434381 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - "METUS REVERENTIALIS" - RILEVANZA - NELL'ORDINAMENTO CANONICO E NELL'ORDINAMENTO STATUALE - DIFFERENZE - EFFETTO IMPEDITIVO DI ORDINE PUBBLICO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE IN MATERIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434381-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - "METUS REVERENTIALIS" - RILEVANZA - NELL'ORDINAMENTO CANONICO E NELL'ORDINAMENTO STATUALE - DIFFERENZE - EFFETTO IMPEDITIVO DI ORDINE PUBBLICO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE IN MATERIA - ESCLUSIONE.*

Il cosiddetto metus reverentialis, elaborato da dottrina e giurisprudenza quale causa di nullità del matrimonio applicabile da parte dei tribunali ecclesiastici, è rilevante non in quanto mera reverentia dovuta a persona cui uno degli sposi sia legato da un particolare rapporto, ma unicamente nel caso in cui a questa situazione si aggiungano circostanze tali da integrare gli estremi della gravità, della estrinsecità e della decisività, previsti dalla normativa canonica. Pertanto, ne deriva una disciplina sostanzialmente analoga a quella contenuta nell'art. 122 cod. civ., con la conseguenza che le residue differenze al riguardo fra l'ordinamento canonico e quello statuale non costituiscono ostacolo di ordine pubblico all'efficacia in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario pronunziate per tale motivo, in quanto non incidono sui principi fondamentali dell'ordinamento statuale, quali sanciti dalla Costituzione e desumibili da solenni dichiarazioni in convenzioni internazionali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)