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Sez. 6, Sentenza n. 23960 del 21/05/2025 Ud. (dep. 27/06/2025) Rv. 288295-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Concordato in appello - Accordo delle parti sulla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva - Ulteriore richiesta non inserita nell'accordo - Vincolo per la Corte di appello a disporre la sostituzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288295-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

In caso di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non è vincolata a disporre la conversione, pur concordata, della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l'applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che legittimamente la Corte di appello non avesse recepito la richiesta concordata di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare, non avendo il Pubblico Ministero prestato il consenso anche alla autorizzazione al lavoro, ulteriormente richiesta dal difensore dell'imputato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)