Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015 (Rv. 637136 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Art. 382 c.p.c. - Cassazione senza rinvio - Limiti - Pronuncia emessa da giudice fornito di "potestas iudicandi" - Cassazione per errata estensione dell'esercizio della giurisdizione - Rinvio - Necessità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 382 c.p.c., ed a seguito dell'entrata in vigore delle norme che attuano il principio della "translatio iudicii" - segnatamente l'art. 59 della legge n. 69 del 2009, e l'art. 11 del c.p.a. - la cassazione senza rinvio deve essere disposta esclusivamente quando non solo il giudice adito, ma qualsiasi altro giudice sia privo di giurisdizione sulla domanda, sicché non può farsi luogo a tale tipo di pronuncia tutte le volte in cui il giudice che ha emesso la sentenza cassata sia dotato di "potestas iudicandi" e la motivazione della cassazione sia soltanto l'errata estensione dell'esercizio della giurisdizione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)