Sez. 3 - , Ordinanza n. 13606 del 19/05/2021 (Rv. 661439 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Proposizione - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Manifestazione di volontà diretta a contrastare una pretesa avversaria - Sufficienza - Mera produzione di documenti - Proposizione implicita di un'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un diritto), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possano essere ravvisati nella mera produzione
di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta eccezione.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)