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Sez. U, Ordinanza n. 23712 del 04/09/2024 (Rv. 672092-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Affermazione della propria giurisdizione da parte del giudice amministrativo d'appello - Cassazione con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario - Rimessione in primo grado dopo l'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Riassunzione dinanzi al giudice ordinario d'appello - Necessità. IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI - In genere. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672092-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di giurisdizione, a seguito dell'abrogazione dell'art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del giudice amministrativo sia cassata in ragione dell'accertata giurisdizione del giudice ordinario, il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)