Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017 (Rv. 646414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | - Erronea intitolazione del motivo del ricorso - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il motivo di ricorso recante nell'intestazione il riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ma con il quale, nella sostanza, la critica era stata sviluppata in termini di violazione di legge, ai sensi del n. 1 dello stesso articolo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)