Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/03/1974 (Rv. 368634 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CONTRATTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 741 DEL 1959 - CONFORMITA AGLI ARTT 36 E 37 COST - VALUTAZIONE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DIFFORMI - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CONTRATTI ANTERIORI ALLA LEGGE N 741 DEL 1959 - CONFORMITA AGLI ARTT 36 E 37 COST - VALUTAZIONE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DIFFORMI - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Anche nell'ipotesi che per una determinata categoria sia stato fissato dalla legge delegata, in riferimento a contratti collettivi di lavoro stipulati prima della legge delega n 741 del 1959, il trattamento salariale minimo, spetta al giudice ordinario il dovere di valutare la conformita o meno delle clausole della contrattazione collettiva recepita in decreti presidenziali delegati, ai precetti di cui agli artt 36 e 37 della Costituzione; ed ove ad essi contrastino, di dichiararne l'assoluta inapplicabilita siccome intrinsecamente prive di vigore normativo, in virtu dei limiti oggettivi operanti nello stesso campo di Azione del potere delegato, quali risultano dall'art 5 della legge di delega legislativa. (V 2411'72, mass n 359850; 1961'72, mass n 359072).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)