Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5225 del 21/02/2019 (Rv. 653066 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Recupero e tassazione per erroneo versamento dell'I.V.A. - Avviso di liquidazione - Contenuto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.
Con riguardo a cessione immobiliare, il pagamento dell'I.V.A., ove discenda non da un atto impositivo, ma da scelta dei contraenti, non preclude all'Amministrazione finanziaria di liquidare e reclamare l'imposta di registro, che risulti effettivamente dovuta (al posto dell'I.V.A.) nel concorso dei previsti requisiti, e non richiede che il relativo avviso scomputi l'importo erroneamente versato per I.V.A., ovvero dia avvertimento circa la sua ripetibilità (restando impregiudicato il diritto al rimborso di quanto pagato senza titolo).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)