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Sez. T, Ordinanza n. 4075 del 23/02/2026 (Rv. 678093-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Nullità dell'avviso di rettifica di valore per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis) - Operatività nei confronti di tutti i coobbligati solidali ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Sottoposizione di uno solo di essi ad accesso, verifica o ispezione - Irrilevanza - Termine per la comunicazione di osservazioni e richieste - Decorrenza dalla consegna del processo verbale di constatazione. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678093-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia di imposta di registro, la nullità dell'avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiore imposta per violazione dell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (vigente ratione temporis), opera nei confronti di tutti i coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non rilevando che solo uno di essi sia stato sottoposto ad accesso, verifica o ispezione presso i locali destinati all'esercizio in proprio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali ed abbia ricevuto il relativo processo verbale di constatazione, rispetto alla quale si computa il decorso del termine per la comunicazione di osservazioni e richieste all'ufficio impositore (sempre che non ricorra una situazione di urgenza).

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)