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Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004 (Rv. 570073 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570073-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In materia di procedimento civile, nel ricorso per Cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.(Nell'affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo concernente la dedotta violazione dell'art. 1237 cod. civ. per non avere il giudice del merito riconosciuto nel possesso di assegni e cambiali per un determinato ammontare la prova di un equivalente credito dei ricorrenti nei confronti della controparte, ed ha, a tal fine, osservato che i medesimi <<non hanno, tuttavia, sviluppato nell'esposizione argomento alcuno in diritto... per contestare con specifico riferimento alla norma assuntivamente violata, un qualche convincimento espresso dal giudice del merito nel quale possa ravvisarsi la dedotta erronea applicazione della norma "de qua">>, limitandosi essi <<ad argomentare sui significati ulteriori, rispetto a quello previsto dalla citata norma a loro soggettivo avviso attribuibili alla restituzione dei titoli>>, nonché ponendo in rilievo che <<trattasi di questioni in fatto del tutto distinte ed irrilevanti rispetto a quelle di diritto cui possono dar luogo la corretta interpretazione e/o applicazione della norma>>).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)