Sez. L, Sentenza n. 34 del 05/01/1984 (Rv. 432281 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DIRITTO DEGLI AVVENTIZI - ESCLUSIONE EX ART. 12 DEL C.C.N.L. 19 FEBBRAIO 1948 DEGLI AUTOFERROTRAMVIERI - DIRITTO DEI DIPENDENTI GIÀ AVVENTIZI POI PASSATI IN RUOLO - SUSSISTENZA - LICENZIAMENTO DELL'AVVENTIZIO E IMMEDIATA RIASSUNZIONE IN RUOLO - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DIRITTO DEGLI AVVENTIZI - ESCLUSIONE EX ART. 12 DEL C.C.N.L. 19 FEBBRAIO 1948 DEGLI AUTOFERROTRAMVIERI - DIRITTO DEI DIPENDENTI GIÀ AVVENTIZI POI PASSATI IN RUOLO - SUSSISTENZA - LICENZIAMENTO DELL'AVVENTIZIO E IMMEDIATA RIASSUNZIONE IN RUOLO - IRRILEVANZA.*
L'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, nell'escludere il diritto degli autoferrotramvieri avventizi (ex straordinari) all'indennità di buonuscita prevista per gli agenti collocati in quiescenza, si riferisce solo agli avventizi che, come tali, abbiano cessato il loro rapporto di lavoro, ma non ai dipendenti passati di ruolo dopo il periodo di avventiziato e non comporta, quindi, per costoro l'esclusione, nel calcolo di detta indennità, del periodo di avventiziato; e ciò in quanto il passaggio dalla categoria del personale avventizio a quella del personale di ruolo non comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro diversi ed autonomi, anche se, al momento del passaggio, il dipendente sia stato licenziato con pagamento dell'indennità di fine rapporto, per essere immediatamente riassunto. (Conf 3536/78, mass n 393031).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)