Sez. 3, Sentenza n. 2562 del 19/08/1971 (Rv. 353627 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SE NE TIENE CONTO - SIA NELL'ILLECITO EXTRA-CONTRATTUALE CHE IN QUELLO CONTRATTUALE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SE NE TIENE CONTO - SIA NELL'ILLECITO EXTRA-CONTRATTUALE CHE IN QUELLO CONTRATTUALE.*
Il risarcimento del danno e un tipico debito di valore, la cui funzione e quella di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella misura in cui esso viene diminuito per effetto dell'illecito onde la relativa liquidazione non sarebbe adeguatamente riparatrice se prescindesse dal diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi medio tempore ed accertabile dal giudice di merito anche d'ufficio. Tali principi - per la loro finalita diretta al ristoro integrale del danno, mediante la reintegrazione del danneggiato in una situazione economica pari o almeno equivalente a quella in cui esso si trovava anteriormente al verificarsi del fatto o dell'atto generatore del danno - trovano applicazione tanto nel campo dell'illecito extracontrattuale quanto in quello dell'inadempimento contrattuale colpevole.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)