Sez. 5, Sentenza n. 20823 del 26/10/2005 (Rv. 586168 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale - Efficacia nel processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 429 del 1982 - Ambito di applicazione della norma - Limitazione ai reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto - Sussistenza - Sentenza irrevocabile di assoluzione per reati doganali - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516 (ora abrogata dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) - in forza della quale la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto di accertamento -, si riferisce, alla luce dell'espressa lettera della norma, ai soli procedimenti penali che concernono le materie disciplinate dal predetto decreto-legge n. 429 del 1982, ossia relativi a reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. La disposizione è pertanto inapplicabile in rapporto alla sentenza di assoluzione emessa nell'ambito di un procedimento penale relativo a violazioni delle leggi doganali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 25, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)