Sez. 5, Sentenza n. 8690 del 27/04/1992 Ud. (dep. 04/08/1992) Rv. 191565 - 01
Reati fallimentari - Circostanze attenuanti | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Necessità di aver riguardo all'effettiva diminuzione patrimoniale - Sussistenza - Danno non accertabile - Concessione dell'attenuante - Legittimità.
Reati fallimentari - Circostanze attenuanti
Ai fini della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fallimentare occorre aver riguardo non già all'entità del passivo ed alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta dei quali l'imputato deve rispondere. Ove un danno di tale natura sia di speciale tenuità o addirittura non sussiste, il giudice deve concedere la cennata attenuante. Tale concessione deve avvenire, per il principio del "favor rei", anche ove il danno non possa accertarsi nella sua sussistenza ed entità apprezzabile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)