Sez. 3, Sentenza n. 4368 del 02/10/1978 (Rv. 394033 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE - TERMINI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - VERSAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE - TERMINI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DECORRENZA.*
In Mancanza di un'esplicita norma sul termine entro il quale il coltivatore che esercita il riscatto previsto dall'art 8 della legge n 590 del 1965 (in caso di mancata notificazione, da parte del proprietario, della proposta di alienazione del fondo a terzi o di indicazione in essa di un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di vendita) e tenuto ad eseguire il versamento del prezzo, devono ritenersi applicabili le norme dettate in tema di Esercizio della prelazione, le quali accordano la dilazione trimestrale (art 8, comma sesto) e la sospensione di tale termine quando sia dimostrata l'avvenuta presentazione di domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo agevolato fino al provvedimento di concessione o di rifiuto e, comunque, per non piu di un anno (comma settimo). La decorrenza del termine suddetto inizia al momento della dichiarazione di voler riscattare, poiche in questo momento il riscattante ha sicura conoscenza dei presupposti per l'Esercizio del suo diritto. (Conf 3498/76, mass n 382247).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)